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Il
G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 50 del
3/12/09, letto il referto arbitrale rileva che la gara in
epigrafe non ha avuto inizio in quanto non erano state
tracciate le linee di delimitazione del terreno di gioco ne
tanto meno quelle intermedie; sentito l’arbitro per
chiarimenti, quest’ultimo confermava che nonostante il suo
arrivo sul campo con circa un’ora di anticipo e dopo aver
invitato più volte il dirigente della società locale a
provvedervi questi non si adoperava e, pertanto, l’arbitro
dopo aver atteso il termine regolamentare decideva di non
iniziare le gara. Per tali motivi, letto l’art. 17 del
C.G.S., nonché la regola 1 del “Giuoco del Calcio” dalla
quale si evince che incombe sulla società ospitante l’onere
dell’allestimento del campo di gioco per la disputa della
gara;
DELIBERA
di
infliggere alla società Gregoriana la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
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