Il nostro Guestbook!

   

 


 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 54 del 11 dicembre 2009

GARA GREGORIANA – CONTURSI TERME 1929 DEL 28/11/09

 

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 50 del 3/12/09, letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe non ha avuto inizio in quanto non erano state tracciate le linee di delimitazione del terreno di gioco ne tanto meno quelle intermedie; sentito l’arbitro per chiarimenti, quest’ultimo confermava che nonostante il suo arrivo sul campo con circa un’ora di anticipo e dopo aver invitato più volte il dirigente della società locale a provvedervi questi non si adoperava e, pertanto, l’arbitro dopo aver atteso il termine regolamentare decideva di non iniziare le gara. Per tali motivi, letto l’art. 17 del C.G.S., nonché la regola 1 del “Giuoco del Calcio” dalla quale si evince che incombe sulla società ospitante l’onere dell’allestimento del campo di gioco per la disputa della gara;

DELIBERA

di infliggere alla società Gregoriana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 50 del 3 dicembre 2009

 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, considerato che allo stato necessitano ulteriori accertamenti utili per la decisione, dispone la convocazione del direttore di gara, riservandosi, all’esito, ogni consequenziale decisione. In ordine alle sanzioni immediatamente applicabili, si rimanda alla camicia di gara.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ultimo aggiornamento: 08-12-09