|
A.S.D. “POLISPORTIVA LAVIANO”
ATTO COSTITUTIVO
L’anno 2007 il giorno 16
del mese di settembre in Laviano, Via Largo Padre Pio presso il Centro
Sociale si sono riuniti i signori:
DINOI ANTONIO
ESPOSITO GUALTIERO
FUSELLA RAFFAELE ANTONINO
IMBRIACO OSCAR
PISERCHIA GERARDO
che hanno convenuto quanto
segue:
è costituita tra essi
un’Associazione, denominata “POLISPORTIVA LAVIANO associazione sportiva
dilettantistica”
che di seguito, sarà indicata
sinteticamente come “Associazione” senza ulteriore specificazione.
L’Associazione ha sede in
Laviano, Largo Padre Pio presso il Centro Sociale in forma di associazione non
riconosciuta.
L’associazione costituita in
forma di polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo
libero.
A tale scopo l’associazione
potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni
sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli
sport in genere.
Conformemente alle finalità
ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto
di ristoro riservato ai soli soci.
L’associazione esplicitamente
accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti
organi dell’ente di promozione sportiva di appartenenza o delle federazioni
sportive o discipline associate alle quali delibererà d’aderire.
Si determina che il Consiglio
Direttivo sia iniziante costituito da n. 11 componenti, che si stabilisce di
denominare consiglieri.
I soci fondatori costituiscono
il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il
consiglio direttivo dell’associazione per i primi quattro anni e nelle persone
dei signori:
DINOI ANTONIO - IMBRIACO
OSCAR - ESPOSITO GUALTIERO – ESPOSITO PASQUALE - FUSELLA
RAFFAELE ANTONINO – DATI
MARIO – FALCONE FRANCESCO - PISERCHIA GERARDO –
ROBERTIELLO PEPPINO –
MOLINARO GIUSEPPE – TORLUCCIO CARMINE
I consiglieri nominati
eleggono:
il sig. PISERCHIA GERARDO
alla carica di presidente;
il sig. DINOI ANTONIO alla
carica di vicepresidente;
il sig. ESPOSITO GUALTIERO
alla carica di segretario-tesoriere;
i quali dichiarano di
accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non
trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste dalla legge.
Il presidente viene
autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell’associazione presso le autorità sportive competenti.
L’atto viene letto ai
presenti, che lo approvano e sottoscrivono, unitamente all’allegato Statuto,
composto dai suoi 24 articoli che si allega al presente atto perché ne
costituisca parte integrante e sostanziale.
Tutti gli effetti del presente
atto decorrono da oggi.
A.S.D. “POLISPORTIVA LAVIANO”
STATUTO
SOCIALE
Art.
1 - E' costituita in Laviano, Largo Padre Pio presso il Centro Sociale una
associazione sportiva dilettantistica, non riconosciuta, disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “POLISPORTIVA LAVIANO
associazione sportiva dilettantistica”, che da questo punto in poi, sarà
denominata polisportiva, senza ulteriore indicazione. La polisportiva può
esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche estero.
Art. 2 -
1. La polisportiva è apolitica
e apartitico ed in seno ad essa è vietata qualsiasi manifestazione di tale
natura. La polisportiva ha carattere di volontariato e non ha scopo di lucro.
Conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al
previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità
l’organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la
formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva, nonché lo
svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, il
perfezionamento, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività agonistica ricreativa, a tale scopo la polisportiva potrà
svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali.
2. La polisportiva accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive emanate del C.I.O.,
del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione
sportiva o delle federazioni di appartenenza, sia nazionale che internazionale,
e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti dell’ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte
le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli
statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione
di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle
società affiliate. La polisportiva può aderire ad una o più Federazioni sportive
affiliate al C.O.N.I. nonché ad uno o più Enti di promozione sportiva e si
affilia da subito alla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale
Dilettanti, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i Regolamenti.
3. La polisportiva ha come
scopo l’esercizio e la diffusione delle seguenti discipline a titolo
esemplificativo e non esaustivo: atletica leggera, auto d’epoca, basket, bocce,
calcio, calcio a cinque, ciclismo, cicloturismo, equitazione, moto, nuoto,
pallavolo, ping pong, tennis, trekking.
L’estensione dell’attività ad
altre discipline sportive deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non
costituisce modifica allo statuto. Tutte le attività sportive dovranno essere
svolte secondo le direttive emanate dagli organismi nazionali alle quali
l’associazione si affilierà per lo svolgimento delle varie attività sportive che
svolge e/o svolgerà. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione
potrà svolgere le seguenti attività:
a) organizzare attività
formativa, di educazione sportiva ed agonistica, dando ampio spazio alle
scuole di sport che favoriscono in special modo l'istruzione ai bambini, ai
ragazzi, agli adolescenti ed ai giovani, attivare azioni promozionali per
stimolare l'interesse per lo sport in un quadro di interesse per la persona e
per la collettività aperta a tutti; impegnandosi affinché, nell'area sociale in
cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza
dell'attività sportiva.
b) organizzare squadre per
la partecipazione alle attività svolte da enti di promozione sportiva e
federazioni sportive nazionali;
c) organizzare e
promuovere eventi sportivi, corsi, manifestazioni, tornei, giochi, anche da
tavolo e/o a carte anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e
federazioni di affiliazione presso scuole ed enti privati e pubblici, sia
all’aperto che al coperto;
d) organizzare, attività
culturali di svago, convegni, congressi, viaggi, spettacoli teatrali, musicali,
di danza, di animazione e cinematografici, di sagre, feste, mostre, rassegne.
e) istituire stage, centri
di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico,
musicale, centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali,
ricreativa, turistiche e del tempo libero;
f) realizzare propri
audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al
perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
g) realizzare servizi e
strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di
lettura, ludoteca, videoteca;
h) nella propria sede la
polisportiva potrà svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale
purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività
istituzionale;
i) la gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi polivalenti pubblici e
privati ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nello
svolgimento delle discipline sportive promosse, reperire spazi ed impianti,
anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, sia mobili che immobili;
fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, potrà
intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive;
l) utilizzare siti
Internet o strumenti multimediali affini;
m) pubblicare periodici e
notiziari riguardanti l’attività associative periodiche e non connessa alle
attività sopra indicate.
4. La polisportiva è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e
dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si
deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite
dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 3 -
I colori sociali sono BIANCO e
AZZURRO
Art. 4 -
La polisportiva potrà essere
suddivisa in sezioni sportive, a capo delle quali vi è il Responsabile di
settore,. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento
interno approvato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo della polisportiva.
La loro gestione, dal punto di vista economico, è svolto dalla polisportiva
mentre è autonoma dal punto di vista organizzativo. La Polisportiva con
delibera all’unanimità del Consiglio Direttivo, al fine di permettere un più
rapido sviluppo associativo può iscrivere associazioni che ne fanno richiesta e
potranno mantenere per il primo anno la loro denominazione,
Art. 5 -
Il patrimonio sociale è
formato dai contributi versati dai soci, da beni mobili e immobili che
diventeranno proprietà della polisportiva nonché da eventuali fondi di riserva
costituiti con eventuali eccedenze di bilancio da contributi di soggetti
pubblici e privati da eventuali elargizioni di associati e di terzi da ogni
altra entrata derivante da attività poste in essere dalla polisportiva. Gli
utili, avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito durante la vita della
polisportiva, Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere
reinvestiti nella polisportiva per il proseguimento esclusivo dell’attività
sportiva.
Art. 6 -
Le entrate della polisportiva
sono costituite da:
a) quote associative annue
o periodiche dei soci nella misura fissata dall'assemblea;
b) contributi annui
ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del
consiglio direttivo;
c) eventuali contributi
straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative
che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) versamenti volontari
degli associati;
e) eventuali contributi del
C.O.N.I., dalla Federazione affiliate, di pubbliche amministrazioni, enti
locali, istituti di credito e di enti in genere;
f) eventuali introiti di
manifestazioni sportive e attività connesse, da raccolte pubbliche effettuate
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; da
azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
Art. 7 -
Soci dell’Associazione possono
essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e
reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci
presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano
raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da
chi ne fa le veci.
Art. 8 -
Le domande di ammissione
presentate alla Segreteria della Polisportiva di una sezione, compilando il
modulo predisposto in ogni sua parte, vengono esaminate e approvate o respinte
dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le
motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare
il presente Statuto, le norme da esso richiamate e il regolamento di sezione
oltre alle disposizioni del Consiglio Direttivo.
Deve, altresì, impegnarsi a
versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6
lettere a) e b) del presente Statuto e ogni altro importo connesso all’attività.
I soci che non presentano per
iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 novembre di ogni anno saranno
considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento di
quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6.
La qualifica di socio si
ottiene al momento dell’ammissione alla polisportiva, che viene deliberata dal
Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della
domanda di ammissione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non
hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne
fa le veci. Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per
iscritto all’interessato. In questo caso l’aspirante socio,
entro 30 giorni, ha la facoltà
di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso
della sua prima riunione.
Art. 9 -
Sono soci coloro che pagano la
tassa annuale stabilita dall'Associazione. Ogni socio sceglie liberamente di
iscriversi ad uno specifico "settore" sportivo. Ciascun aderente così come il
coniuge ed i figli minori, in particolare, ha diritto a partecipare alla vita
dell'Associazione in generale.
Le categorie dei soci sono le
seguenti:
a) Soci fondatori :
coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari :
coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
c) Soci Sostenitori,
tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo
economico nei termini stabiliti dalla Polisportiva. I Sostenitori non hanno
diritto all’elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati
delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Polisportiva.
d) Soci Onorari:
coloro che daranno lustro alla Polisportiva.
Tutti i soci, fondatori e
ordinari, devono versare la quota stabilita dal Regolamento dell’Associazione ed
hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun socio è titolare di
uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a
carattere temporaneo.I soci atleti che parteciperanno a tornei organizzati dagli
enti di promozione sportiva e dalle federazioni sportive a cui la Polisportiva è
affiliata sono tenuti a tesserarsi presso gli stessi. La suddivisione dei soci
nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito
ai loro diritti associativi. I soci che non rinnoveranno la propria quota
annuale entro 2 mesi dopo la scadenza verranno considerati dimissionari senza
necessità di altra formalità.
Art. 10 -
I soci hanno diritto a
candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal
successivo articolo 16, nonché a partecipare alla vita associativa e alle
manifestazioni promosse dall’Associazione;
hanno, inoltre, diritto a
frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come
da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano
raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
L'appartenenza alla
polisportiva ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
I soci sono tenuti ad un
comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con
terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
Art. 11 -
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità
protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente
stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei
requisiti per l’ammissione;
per radiazione nel caso di
gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge,
comunque lesivi degli interessi sociali
Le esclusioni di cui alle
lettere b) e c) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di
radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso
della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà
essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio
interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla
conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo
associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e senza la loro rivalutabilità.
Art. 12 - Organi Sociali della
polisportiva sono :
a) Assemblea generale dei
soci
b) Presidente e vice
presidente
c) Consiglio Direttivo
Art. 13 -
L’Assemblea generale è
l'organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci. L’Assemblea può essere
ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta l’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, comunque,
ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga
fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle
quote associative per:
a) eleggere, ogni quattro
anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o
amministrativo della polisportiva, eleggere i sostituti dei membri del Consiglio
Direttivo eventualmente dimissionari;
b) deliberare sul conto
consuntivo;
c) deliberare l’indirizzo
generale dell’attività della polisportiva;
d) deliberare
sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e
su eventuali quote straordinarie;
e) approva, su proposta del
Consiglio Direttivo, il regolamento interno sul funzionamento operativo della
Polisportiva;
deliberare su ogni altro
argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio
Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria
viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più
uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In
tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei
soci.
L’assemblea straordinaria in
prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti il 50% degli
associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza del 51% presenti:
a) sulle proposte di
modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione
degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da
comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere
la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento
di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
Tra la prima e la seconda
convocazione deve intercorrere almeno 1 ora. Delle delibere assembleari deve
essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale.
Art. 14 -
L’Assemblea è indetta dal
Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente. La convocazione
dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data
della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei
locali in cui vengono svolte le attività associative. La convocazione può aver
luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni
di cui sopra. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il
luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra
la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.
Hanno diritto di intervenire
all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o
annuale) d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I
diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da
ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni
associato non può rappresentare più di due associati.
Per le votazioni si procede
normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede
mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. L’assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione
l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque
sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto, e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono
immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito
da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario
dell’assemblea. Per lo
scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo
articolo 21.
Art. 15 -
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente della Polisportiva ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza
di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Delle riunioni di Assemblea si
redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori se nominati.
Art. 16 -
Coloro che intendono essere
eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria
candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione
dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica
dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere soci effettivi
dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati
nell’articolo 8 del presente Statuto;
non avere riportato
nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno, di una qualsiasi delle federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti, del C.O.N.I. o di organismi sportivi
internazionali riconosciuti.
Il venir meno nel corso del
mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata
decadenza dalla carica.
Art. 17 -
Il Consiglio Direttivo è
l'Organo esecutivo della polisportiva ed è eletto, insieme al Presidente,
liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.
Esso è composto da un minimo
di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto ad un
massimo di 15 (quindici) membri nominati dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo nel
proprio ambito nomina uno o più vice Presidenti, un Segretario con funzioni di
tesoriere e il Responsabile Tecnico. Tutti gli incarichi sociali si intendono a
titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane
in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo
competono in particolare:
a) Le decisioni inerenti le
spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione
dell’associazione;
b) Le decisioni relative alle
attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali
dell’associazione;
c) Le decisioni inerenti la
direzione e il coordinamento dei collaboratori che si avvale l’associazione;
d) La presentazione di un
piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
e) La fissazione delle quote
sociali;
f) La facoltà di nominare, tra
i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
g) La redazione e approvazione
dei Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati e le proposte di modifica dello
statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
h) La delibera
sull’ammissione di nuovi soci;
i) Ogni funzione che lo
statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
l) Fissare le date delle
assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare
l'assemblea straordinaria nel rispetto dell’art.13;
m) Adottare i provvedimenti
di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
Attuare le finalità previste
dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 18 -
Al Consiglio Direttivo compete
la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione
ordinaria della Polisportiva.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta
richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su
tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa
dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
Il Consiglio è presieduto dal
Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il
Consiglio nomina il Presidente.
Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Il consiglio direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Alle riunioni del consiglio
direttivo partecipano, in veste consultiva, i responsabili delle sezioni.
Le deliberazioni del
consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da
chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da
un Segretario appositamente nominato.
Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Nell’ipotesi di dimissioni o
di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni
l’Assemblea per la sua sostituzione.
Al Presidente ed ai componenti
del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società
ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva. La carica
di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del
Collegio dei Probiviri.
Il componente il Consiglio
Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente
ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive,
decade automaticamente dalla carica.
Il Consiglio Direttivo decade
per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo
caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in
subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria
entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria
amministrazione. -
Art. 19 -
Il consiglio direttivo redige
il bilancio della Polisportiva da sottoporre all’approvazione assembleare entro
il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario
dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio
preventivo dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva situazione economico-finanziaria della Polisportiva.
Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della Polisportiva, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme
alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati, copia del bilancio stesso.
L'anno sociale e l'esercizio
finanziario iniziano 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno di
ogni anno e coincide con l’anno solare.
Art. 20 -
Organi Esecutivi della
Polisportiva sono :
a) Il Presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Segretario con
funzioni di tesoriere
d) Il Responsabile
Tecnico
Il Presidente
Il Presidente ha la
rappresentanza legale e la firma sociale della Polisportiva e ne risponde di
fronte ai Soci, a terzi e nei giudizi. Egli potrà validamente appresentarla in
tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti,
Società, istituti pubblici e privati.
Cura, altresì, l’esecuzione
dei deliberati assembleari e consiliari. Ha facoltà di rilasciare procure ai
membri del Consiglio Direttivo o a terzi, dietro l’approvazione del consiglio
stesso. Gli altri organi sociali sono obbligati a tenerlo costantemente
informato di ogni evenienza. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal
Segretario con funzioni di Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua
assenza, sono svolte dal Vice Presidente o da un consigliere appositamente
delegato.
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce
il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle
mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario con funzioni
di tesoriere
Il Segretario è responsabile
della tenuta di tutti i documenti, dà esecuzioni alle deliberazioni del
presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli
organi sociali, attende alla corrispondenza. Ad egli spetta, altresì provvedere
alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal
Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e
ordinativi.
Come Tesoriere presiede alla
gestione amministrativa e contabile redigendone le scritture contabili,
provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali predisponendone,
in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale
in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio
successivo.
Egli provvede altresì alle
operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio
Direttivo dopo aver verificato la regolarità. Al Tesoriere spetta anche la
funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa,
banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti
esigibili. Su delibera del Consiglio Direttivo potrà essere affiancato da un
commercialista.
Stanti i compiti affidati al
Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di
traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire
ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi
statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico è
colui che si occupa di coordinare tutte le attività sportive svolte all’interno
della Polisportiva, in diretto contatto con i Responsabili di settore,
segnalando al Consiglio quei casi particolari che richiedono l’intervento dello
stesso. Sottopone al Consiglio Direttivo proposte di incarichi o revoche di
personale tecnico.
Cura i rapporti con Soci e non
Soci che gravitano nell’ambito dell’attività sportiva della Polisportiva. Deve
tenere continui contatti con le Federazioni per procurarsi programmi di gara e
manifestazioni, è responsabile del tesseramento degli atleti, per le loro divise
sociali, per le visite di idoneità e per quant’altro ad essi occorra.
Art. 21 -
La durata dell’Associazione è
a tempo indeterminato. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a
specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta
straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5
dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la
presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei
presenti aventi diritto al
voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve
essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi
dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.
Art. 22 -
Tutte le eventuali
controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi
saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da
nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 23 -
Nell’ipotesi di irregolare
funzionamento, o di grave irregolarità di gestione, o di grave infrazione
all’ordinamento sportivo, si procederà alla nomina del Collegio di Probiviri, di
cui al precedente art. 25, al quale è demandata ogni determinazione in merito.
Art. 24 -
Per tutto quanto non è
previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai
principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. |